Art. 5.

      1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici di cui alla presente legge, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla corte di appello di Bari ed appartenenti per ragioni di territorio alla competenza

 

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della corte di assise di appello di Foggia, ovvero della sezione distaccata di corte di appello di Foggia, sono devoluti alla cognizione degli anzidetti uffici.
      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili già rimesse al collegio, ai procedimenti penali nei quali sia stato notificato il decreto di citazione a tutte le parti e agli affari di volontaria giurisdizione in corso alla data di cui al medesimo comma 1.